lunedì 22 giugno 2009

Scuola:nuove classi di concorso tabelle A e C

clip_image002

ELENCO CLASSI DI CONCORSO

VECCHIE E NUOVE CLASSI DI CONCORSO-CORRISPONDENZE LAUREATI

TITOLI DI ACCESSO ALLE NUOVE CLASSI DI CONCORSO

VECCHIE E NUOVE CLASSI DI CONCORSO CORRISPONDENZE ITP

 

DECRETO MINISTERIALE

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Visto l’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTA la legge n. 244 del 24 dicembre 2007 e in particolare l’art. 2, comma 416, che prevede la riforma della formazione iniziale e del reclutamento dei docenti;

VISTA la legge n. 133 del 6 agosto 2008, di conversione del Decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008 ed in particolare l’art. 64, comma 4 lettera a), che prevede l’accorpamento delle classi di concorso per una maggiore flessibilità nell’impiego dei docenti;

VISTO il D.P.R. n. 17 del 20 gennaio 2009, concernente le disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modifiche e in particolare l’art. 473 che disciplina i corsi di riconversione professionale;

VISTO il D.M. n. 39 del 30 gennaio 1998, concernente il Testo coordinato delle disposizioni impartite in materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica;

VISTO il D.M. n. 354 del 10 agosto 1998, concernente la costituzione degli ambiti disciplinari e relativa tabella di corrispondenza, di cui all’Allegato 2;

VISTO il D.M. n. 22 del 9 febbraio 2005 con cui sono state individuate le classi di lauree specialistiche corrispondenti alle lauree, previste dal pregresso ordinamento universitario, ai fini dell’accesso all’insegnamento;

VISTO IL DM 26 luglio 2007 n. 270 e in particolare l’ allegata Tabella di corrispondenza tra le lauree specialistiche di cui al D.M. n. 509 del 1999 e la lauree magistrali di cui al citato D.M. n. 270 ;

VISTO Il Decreto legislativo n. 226 del 17 ottobre 2005 sul sistema di istruzione secondaria superiore;

VISTA la legge n 40 del 2 aprile 2007, art. 13, che detta disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale;

VISTO Il Regolamento relativo alla revisione dell’assetto ordinamentale,

organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del I° ciclo d’istruzione, ai sensi dell’art. 64 del DL del 25 giugno 2008 n. 112, convertito nella Legge 6 agosto 2008 n. 133;

VISTO Il DM n. 37 del 26 marzo 2009 concernente la ridefinizione delle classi di abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di I grado, nonché la conseguente composizione delle cattedre;

RITENUTO di dover procedere alla individuazione di nuove classi di concorso, comprensive di più classi di abilitazione, ai fini di una più razionale utilizzazione del personale docente qualificato, consentendo così una più ampia mobilità professionale;

RITENUTO altresì, di dettare norme transitorie per la gestione del personale docente con contratto a tempo determinato e indeterminato, appartenente a cattedre e a posti che, a seguito delle disposizioni del presente decreto, sono oggetto di eventuale ridistribuzione in nuove più ampie classi di concorso;

RAVVISATA la necessità , ai sensi dell’art. 473 del Dlg.vo n. 297/94, di prevedere specifici corsi di riconversione non abilitanti, destinati , ove occorra, ai docenti abilitati in classi di concorso che sono state oggetto di aggregazione;

SENTITO il parere del CNPI

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del ……………………..;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota del …………, n……….. ………………..);

ADOTTA

il seguente regolamento recante l’accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento di istruzione secondaria.

ART. 1

Classi di concorso a cattedre

1- Sono definite, secondo quanto enunciato in premessa, nell’Allegato A, che costituisce parte integrante del presente Regolamento, le nuove classi di concorso a cattedre e di abilitazione, debitamente numerate, e i relativi insegnamenti. A ciascuna classe di concorso sono rapportate le classi di concorso e di abilitazione del pregresso ordinamento, di cui alla Tabella A e alla Tabella D del D.M. n. 39 del 30 gennaio 1998.

ART. 2

Classi di concorso a posti di insegnante tecnico-pratico

1- Sono definite, altresì, nell’Allegato C, che costituisce parte integrante del presente Regolamento, le nuove classi di concorso e di idoneità a posti di insegnante tecnico-pratico, debitamente numerate, e i relativi insegnamenti.

A ciascuna classe di concorso sono rapportate le classi di concorso del pregresso ordinamento, di cui alla Tabella C del citato D.M. n. 39/98.

ART. 3

Titoli di accesso

1 – I titoli di accesso alle classi di concorso sono quelli previsti nel D.M. n. 39 del 30 gennaio 1998 e successive integrazioni, relativi alle classi di concorso corrispondenti, dal D.M. n. 22 del 9 febbraio 2005, concernente le lauree specialistiche, nonché dal D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004 concernente le lauree magistrali, secondo la Tabella di corrispondenza tra lauree specialistiche e lauree magistrali, di cui all’allegato 2 al D.M. 26 luglio 2007.

2 – I titoli di accesso alle classi di concorso di nuova istituzione di cui all’Allegato B sono indicati nell’allegato medesimo.

ART. 4

Norme transitorie

1 - Il personale docente, già titolare di insegnamenti compresi nelle classi di concorso che sono confluite nelle più ampie classi di concorso, di cui agli Allegati A e C, sono abilitati per tutti gli insegnamenti compresi nelle nuove classi e partecipano, ove necessario, agli appositi corsi di riconversione professionale non abilitanti, gestiti, senza oneri a carico dello Stato, dai competenti Uffici scolastici regionali nell’ambito delle disponibilità finanziarie iscritte in bilancio per la formazione.

2 -Con apposito decreto del Ministro vengono individuate le classi di concorso per le quali saranno attivate le iniziative di riconversione.

3 - Il personale docente in possesso di abilitazione o di idoneità per le classi di concorso del pregresso ordinamento conserva il diritto a permanere nelle graduatorie ad esaurimento, di cui alla legge 296 del 27 dicembre 2006 e precedentemente compilate. Al medesimo personale sono conferite, per scorrimento delle graduatorie sopra citate, nomine a tempo indeterminato e a tempo determinato, su cattedre o posti individuati, con apposito decreto del Ministro dell’ Istruzione, dell’ Università e della Ricerca, secondo le classi di concorso del pregresso ordinamento. Ugualmente si procede per le nomine a tempo indeterminato nei confronti di coloro che sono inseriti nelle graduatorie dei concorsi a cattedra indetti con DM 23 marzo 1990 e DDG del 31 marzo1999 e DDG del 1 aprile 1999.

4 -Il personale docente già inserito in III fascia delle graduatorie di istituto conserva il diritto a permanere in dette graduatorie fino al conseguimento dell’abilitazione per la classe di concorso di nuova istituzione e ad esso sono attribuibili solo le cattedre e i posti relativi agli insegnamenti per i quali sono in possesso dei titoli di accesso, prima previsti.

5 - La tabella di corrispondenza tra abilitazioni e ambiti disciplinari, di cui all’allegato 2 al D.M. n. 354 del 10 agosto 1998, conserva la sua validità ai soli fini della mobilità e delle utilizzazioni dei docenti, già abilitati nelle classi di concorso del pregresso ordinamento.

6 - Con successivo decreto del Ministro potranno esser apportate eventuali integrazioni e modifiche alle nuove classi di concorso, di cui al presente Regolamento, allorché la riforma della scuola secondaria di II grado sia giunta a regime.

ART. 5

Scuole lingua slovena

1 -Le disposizioni del presente decreto trovano applicazione per le scuole in lingua slovena.

Roma,

IL MINISTRO

Mariastella Gelmini

2 commenti:

  1. IL NUOVO ORDINAMENTO?
    STRETTO STRETTO PER ALUNNI, DOCENTI, DIRIGENTI...
    LAVORARE 26 ANNI O FORSE PIU' NELLA SCUOLA E' STATO UN DIVERTIMENTO, POCO RETRIBUITO, FATICOSO MA UN DIVERTIMENTO!
    MA ORA SI POTRA' LAVORARE?

    RispondiElimina
  2. Intanto l'auugurio di lavorare, se lo si fà divertendosi ancora meglio, certo che dopo 26 anni si rischia di lasciare o meglio perdere il lavoro c'è poco da divertirsi.
    Con la riforma che verrà molti insegnanti di ruolo saranno costretti a cambiare sede se non addirittura classe di concorso (riciclarsi).
    I supplenti? ma la risposta la sappiamo, no!

    RispondiElimina